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Defibrillatori obbligatori: proposta di legge per obbligo DAE mezzi trasporto, stazioni ferroviarie, marittime e aeree

Giovedì 9 maggio 2019 la Commissione Affari Sociali alla Camera, ha avviato il procedimento di esame della proposta di legge a prima firma Giorgio Mulè (FI) che al fine di tutelare la salute e prevenire le numerose morti di natura cardio-circolatoria, introduce l’obbligo di impiego del defibrillatore all’interno degli aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni marittime e a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, inoltre a provvedere alla formazione BLSD del personale.

Abbiamo più volte ripreso appelli provenienti da Associazioni Onlus, indirizzati ai vertici di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Ferrovie dello Stato, etc…

In condizioni di emergenza derivanti da un arresto cardiaco improvviso, elementi fondamentali in grado di garantire la sopravvivenza del soggetto colpito, sono rappresentati dalla capacità di eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi nonché dalla defibrillazione precoce, poiché l’arresto cardiaco determina, molto spesso, una condizione di fibrillazione ventricolare, cioè di aritmia grave.

Solo intervenendo entro i primi 3-5 minuti dall’evento, è possibile salvare una vita senza danni dovuti all’ipossia celebrale (mancanza di ossigeno al cervello), mentre è possibile salvare ugualmente fino al 10°, con danni più o meno gravi fino alla paralisi totale e stato vegetativo.
La percentuale di riuscita è del 10% ogni minuto che passa dal sopraggiungere dell’arresto cardiaco.

E’ evidente che i soccorritori del 112 difficilmente potranno sopraggiungere sul posto ed applicare il DAE entro i primi 3-5 minuti.

Diviene così fondamentale che i defibrillatori siano presenti e distribuiti in modo capillare sul territorio, in modo da poter essere impiegati dai presenti.

E’ importante aggiungere che, laddovè vi è un obbligo di legge per la dotazione del defibrillatore vi è l’obbligo di mantenerlo sempre efficiente, ben segnalato e anche l’obbligo di formare il personale con apposito addestramento BLSD (e relativi re-training di aggiornamento).

Al contrario, i defibrillatori pubblici possono essere impiegati da chiunque, anche senza competenze e formazione specifica.

Nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad una persona con perdita dei sensi (da laici senza competenze), la prima azione è chiamare il 112. L’operatore del 112 guiderà il soccorritore cercando di capire meglio lo stato e fin da subito invitando a chiedere ai presenti di reperire un defibrillatore se disponibile, oppure invitando a cercarlo in prima persona qualora fossimo gli unici presenti.
L’operatore del 112 guiderà quindi il soccorritore nelle operazioni di impiego del DAE, supportato anche dai richiami audio-visivi dei moderni defibrillatori.

“La defibrillazione elettrica rappresenta di fatto l’unico intervento possibile, che ovviamente deve essere attuato con la massima tempestività a seguito del malore e della perdita di conoscenza. Il Defibrillatore è un apparecchio in grado di analizzare il ritmo cardiaco e di indicare al soccorritore se la scarica salvavita sia necessaria o meno nonché un sistema di caricamento automatico finalizzato alla scarica elettrica – spiega Maria Lapia (M5S) – il ricorso a un defibrillatore completamente automatico prevede semplicemente l’apposizione di elettrodi al paziente e l’accensione del dispositivo che, nel giro di pochi secondi, svolge la predetta analisi e, in presenza di fibrillazione ventricolare o di tachicardia ventricolare con caratteristiche prestabilite, eroga la scarica elettrica. Nel caso di utilizzo di dispositivi semiautomatici, invece, la scarica viene erogata a seguito della conferma da parte dell’operatore, che riceve dallo stesso strumento informazioni sulla eventuale presenza di fibrillazione ventricolare”.

Viene poi rimessa a un decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la fissazione dei criteri e delle modalità per l’attuazione delle disposizioni prevista dalla proposta di legge.

L’articolo 2 riguarda, infine, l’entrata in vigore della legge.

Di seguito il testo completo della proposta di legge , disponibile anche in versione pdf.

 

CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MULÈ, GELMINI, SOZZANI, MINARDO, BIGNAMI, FIORINI, NOVELLI, MUGNAI, BATTILOCCHIO, RIPANI, MARIN, PITTALIS, PETTARIN, BAGNASCO, CASCIELLO, NAPOLI, D’ATTIS, VITO, ZANELLA, PALMIERI, SACCANI JOTTI, PAOLO RUSSO, RUFFINO, GIACOMETTO, BARTOLOZZI, PORCHIETTO, CANNATELLI, MAZZETTI, RUGGIERI, BERGAMINI, SCOMA, ROTONDI, SQUERI, BIANCOFIORE, MILANATO, ROSSO, CARRARA, ANNA LISA BARONI, SILLI, SARRO, POLIDORI, ZANGRILLO, NEVI, CASSINELLI, CATTANEO, FASCINA, ROSSELLO, LABRIOLA, FERRAIOLI, VIETINA, PENTANGELO, ELVIRA SAVINO, GAGLIARDI, VERSACE, MUSELLA, PEREGO DI CREMNAGO, FASANO, MARROCCO, ANGELUCCI, FATUZZO, GERMANÀ

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

Presentata il 24 settembre 2018
ONOREVOLI COLLEGHI! Il report ISTAT «L’evoluzione della mortalità per causa: le prime 25 cause di morte» pubblicato nel 2017 con riguardo al periodo 2003-2014 riporta che sia nel 2003 che nel 2014 le prime tre cause di morte in Italia sono le malattie ischemiche del cuore, le malattie cerebrovascolari e le altre malattie del cuore (rappresentative del 29,5 per cento di tutti i decessi).

Il tempo successivo ad un arresto cardiaco è di fondamentale importanza. Come dimostrano gli studi, ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica riduce del 5-10 per cento la possibilità di ripristinare il funzionamento del cuore. La tempestività iniziale, contemporanea e successiva al malore è quindi fondamentale, come pure la capacità di chi è testimone del malore di riconoscerne la gravità.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
dando subito l’allarme e indicando correttamente i dati sulle condizioni del paziente che sono richiesti dagli operatori di primo soccorso. Ulteriore elemento che può fare la differenza tra la sopravvivenza e il decesso è rappresentato dalla capacità di eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi, nonché dalla defibrillazione precoce, poiché l’arresto cardiaco determina, molto spesso, una condizione di fibrillazione ventricolare, cioè di aritmia grave. Infine, come precedentemente asserito, il trasporto veloce in un centro specialistico di rianimazione è fattore imprescindibile, almeno fintanto che il luogo in cui si sono verificati il malore e l’arresto cardiaco sia di facile raggiungimento, cosa che, ad esempio, su mezzi aerei o navali spesso non è possibile. In tali peculiari emergenze, la defibrillazione elettrica rappresenta di fatto l’unico intervento possibile, che ovviamente deve essere attuato con la massima tempestività a seguito del malore e della perdita di conoscenza. In tal senso, quindi, per salvare vite umane dall’arresto cardiocircolatorio lo strumento tecnologicamente avanzato in caso di primo intervento appare essere il defibrillatore semiautomatico. Con l’acronimo DAE (defibrillatore automatico esterno) si definisce un sistema di analisi del ritmo cardiaco in grado di indicare al soccorritore se la scossa salvavita sia necessaria o meno, nonché un sistema di caricamento automatico finalizzato alla scarica elettrica. Il ricorso a un defibrillatore completamente automatico prevede semplicemente l’apposizione di elettrodi al paziente e l’accensione del dispositivo che, nel giro di pochi secondi, svolge l’analisi di cui sopra e, in presenza di fibrillazione ventricolare o di tachicardia ventricolare con caratteristiche prestabilite, eroga la scarica elettrica. Nel caso di utilizzo di dispositivi semiautomatici, invece, la scarica viene erogata a seguito della conferma da parte dell’operatore, che riceve dallo stesso strumento informazioni sulla eventuale presenza di fibrillazione ventricolare. Il legislatore è intervenuto con la legge 3 aprile 2001, n. 120 (novellata dalla legge 15 marzo 2004, n. 69, e dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) per consentire l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. A tal fine la disposizione di legge ha previsto l’adozione di linee guida definite dal Ministro della salute, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Tali linee guida sono state successivamente adottate a seguito dell’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: « Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici », prevedendo i criteri per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, le modalità e i termini per l’autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all’utilizzo di tali apparecchiature. Successivamente, con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale » (legge finanziaria 2010), il Governo Berlusconi IV, al fine di promuovere la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici e garantirne la disponibilità in caso di emergenza, autorizzava la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, subordinando tale spesa a criteri e modalità che sarebbero state individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, sondando subito l’allarme e indicando correttamente i dati sulle condizioni del paziente che sono richiesti dagli operatori di primo soccorso. Ulteriore elemento che può fare la differenza tra la sopravvivenza e il decesso è rappresentato dalla capacità di eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei soccorsi, nonché dalla defibrillazione precoce, poiché l’arresto cardiaco determina, molto spesso, una condizione di fibrillazione ventricolare, cioè di aritmia grave. Infine, come precedentemente asserito, il trasporto veloce in un centro specialistico di rianimazione è fattore imprescindibile, almeno fintanto che il luogo in cui si sono verificati il malore e l’arresto cardiaco sia di facile raggiungimento, cosa che, ad esempio, su mezzi aerei o navali spesso non è possibile. In tali peculiari emergenze, la defibrillazione elettrica rappresenta di fatto l’unico intervento possibile, che ovviamente deve essere attuato con la massima tempestività a seguito del malore e della perdita di conoscenza. In tal senso, quindi, per salvare vite umane dall’arresto cardiocircolatorio lo strumento tecnologicamente avanzato in caso di primo intervento appare essere il defibrillatore semiautomatico. Con l’acronimo DAE (defibrillatore automatico esterno) si definisce un sistema di analisi del ritmo cardiaco in grado di indicare al soccorritore se la scossa salvavita sia necessaria o meno, nonché un sistema di caricamento automatico finalizzato alla scarica elettrica. Il ricorso a un defibrillatore completamente automatico prevede semplicemente l’apposizione di elettrodi al paziente e l’accensione del dispositivo che, nel giro di pochi secondi, svolge l’analisi di cui sopra e, in presenza di fibrillazione ventricolare o di tachicardia ventricolare con caratteristiche prestabilite, eroga la scarica elettrica. Nel caso di utilizzo di dispositivi semiautomatici, invece, la scarica viene erogata a seguito della conferma da parte dell’operatore, che riceve dallo stesso strumento informazioni sulla eventuale presenza di fibrillazione ventricolare. Il legislatore è intervenuto con la legge 3 aprile 2001, n. 120 (novellata dalla legge 15 marzo 2004, n. 69, e dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) per consentire l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. A tal fine la disposizione di legge ha previsto l’adozione di linee guida definite dal Ministro della salute, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Tali linee guida sono state successivamente adottate a seguito dell’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: « Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici », prevedendo i criteri per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, le modalità e i termini per l’autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all’utilizzo di tali apparecchiature. Successivamente, con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale » (legge finanziaria 2010), il Governo Berlusconi IV, al fine di promuovere la diffusione dei defibrillatori semiautomatici e automatici e garantirne la disponibilità in caso di emergenza, autorizzava la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, subordinando tale spesa a criteri e modalità che sarebbero state individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, sono stati determinati i criteri e le modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni, prevedendo all’allegato A che le risorse finanziarie stanziate sarebbero state destinate prioritariamente per dotare di defibrillatori semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118; quelli di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa italiana e al Dipartimento della protezione civile; i mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi; le ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario. Il richiamato decreto ministeriale prevedeva altresì l’opportunità di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza, della polizia locale, del soccorso alpino e speleologico, delle capitanerie di porto. Il 28 agosto 2018, a titolo tragicamente esemplificativo, il volo Alitalia AZ827 proveniente dall’aeroporto internazionale di Rafic Hariri di Beirut, capitale del Libano, e diretto a Roma, ha operato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari nel tentativo di salvare la vita a un
bambino libanese di due anni, già affetto da una grave patologia renale, colpito da un arresto cardiaco. Purtroppo, il minore è deceduto poco dopo l’arrivo. Tale drammatico evento ha indotto numerosi esperti e addetti del settore, tra i quali Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118 (SIS) e direttore del 118 di Taranto, a rilanciare la proposta di dotare tutti i mezzi del trasporto pubblico di defibrillatori e di persone abilitate alla rianimazione cardiopolmonare. Restano, infatti, attualmente esclusi dall’obbligo di dotarsi di defibrillatori numerosi luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico, oltre che mezzi di trasporto pubblici. La presente proposta di legge si prefigge pertanto, all’articolo 1, di introdurre l’obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato nei grandi scali e sui mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi (comma 1). Al comma 2 si prevede che i criteri e le modalità per l’attuazione di tale obbligo siano stabiliti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. All’articolo 2 si dispone l’entrata in vigore della legge a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero)
1. Al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi a causa di malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari e altre malattie del cuore, presso gli scali aerei, ferroviari e marittimi e a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi è fatto obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120. 2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

Fonti

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