EMD112 - Prodotti e Formazione Salvavita

Immagine rappresentativa

Defibrillatori obbligatori per scuole, università, aeroporti, scali ferroviari, scali marittimi, aerei, treni, navi e pubblica amministrazione

Si concluso l’iter in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati del testo unificato in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Delle 46 proposte emendative presentate in Commissione Affari Sociali al disegno di legge in tema di defibrillatori, 17 sono state approvate martedì 16 Luglio 2019 dai deputati della XII Commissione.

Sarà presto legge la proposta sull’importante presidio salvavita.

Per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di installazione dei defibrillatori, è stato prorogato (di 3 anni!!) dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025.

Il programma previsto dallo stesso emendamento è accompagnato da misure volte alla diffusione e promozione della cultura del soccorso e delle manovre salvavita verso gli studenti.

Le scuole e le università sono stati identificati come luoghi prioritari per l’installazione dei defibrillatori. Il testo unificato propone l’obbligo dei defibrillatori anche in negli scali aerei, ferroviari marittimi, sui mezzi di trasporto e pubbliche amministrazioni.

Queste ultime disposizioni sono state sposate dall’articolo 1 all’articolo 4; la diversa collocazione nel testo si è resa opportuno al fine di meglio precisare che i finanziamenti recati dall’articolo 1 (4 milioni Euro per il 2020 e 2 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) si riferiscono esclusivamente all’installazione di defibrillatori negli uffici pubblici.

Attualmente vige l’obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori per le società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche (Decreto Balduzzi), ora l’obbligo del defibrillatore sarà esteso in ogni scuola e università, dove abitualmente vengono svolte attività sportive.

Purtroppo come nel caso del DL Balduzzi, si è fatto ricorso alle proroghe, largamente impiegate nel nostro paese. Trattandosi di un dispositivo salvavita, questi 3 anni di ritardo, potrebbero avere conseguenze spiacevoli.

Il DDL è formato da 9 articoli in formato integrale:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici eautomatici in ambiente extraospedaliero


TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

  • Articolo 1. (Disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici)1. È fatto obbligo alle pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e ai gestori di pubblici servizi dicui all’articolo 2, comma 2, letterab), deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, didotarsi, entro il 31 dicembre 2022, didefibrillatori semiautomatici e automaticiesterni (DAE) e di personale formato aisensi della legge 3 aprile 2001, n. 120,come modificata dalla presente legge, nelrispetto delle modalità indicate dalle Li-nee-guida di cui all’accordo 27 febbraio2003 tra il Ministro della salute, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, pubblicato nellaGazzetta Uffi-cialen. 71 del 26 marzo 2003, e deldecreto del Ministero della salute 18marzo 2011.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione, sentiti i Ministeri interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i parametri e i criteri inbase ai quali assegnare la priorità nell’obbligo di installazione della suddetta apparecchiatura medica nei luoghi di pertinenza delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1. I predetti parametri ecriteri devono tener conto dell’apertura alpubblico, della loro ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ovepossibile, l’analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l’installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, secondo i criteri individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto di cui al presente comma.

    3. All’obbligo di cui al comma 1, e conle modalità di cui al comma 2, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, nonché i mezzi di trasporto aerei, ferroviari emarittimi, che effettuano tratte con unapercorrenza continuata di una durata dialmeno quattro ore.

    4. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Ministro della salute, sonostabiliti i criteri e le modalità per l’instal-lazione di defibrillatori semiautomatici eautomatici esterni, opportunamente segna-lati da adeguata cartellonistica, nonchéeventuali deroghe dal medesimo obbligo diinstallazione, favorendo laddove possibilela loro collocazione in luoghi accessibili h24 anche alla comunità.5. Per le procedure di acquisto dei DAEesterni, le amministrazioni e gli enti di cuial comma 1 si avvalgono degli strumenti diMercoledì 10 luglio 2019— 281 —Commissione XII
    acquisto e di negoziazione messi a dispo-sizione da CONSIP S.p.A. ovvero dallecentrali di committenza regionali.6. Per l’attuazione delle disposizioni dicui ai precedenti commi, sono stanziate,quale contributo dello Stato, risorse neilimiti di 4 milioni euro per il 2020 e 2milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022.7. A copertura degli oneri di cui alcomma 8 si provvede, per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022, nei limiti iviprevisti, mediante corrispondenti riduzionidello stanziamento del Fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2020-2022, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, allo scopo parzial-mente utilizzando l’accantonamento rela-tivo al medesimo Ministero.

  • Articolo 2. (Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)1. Gli enti territoriali adottano propri regolamenti al fine di prevedere l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemiautomatici di chiamata e segnalazione aiservizi d’emergenza.2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili, 24 ore su 24, anchedall’esterno rispetto al luogo stesso e devono essere muniti di apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo inmaniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

    3. Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e struttureaperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.

  • Articolo 3. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sonoapportate le seguenti modificazioni:
    a)il comma 1 dell’articolo 1 è sosti-tuito dal seguente: « 1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi disospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano per stato di necessità ai sensi dell’articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco »;
    b) il titolo è sostituito dal seguente:« Utilizzo dei defibrillatori semiautomaticie automatici in ambiente extra ospedaliero ».
  • Articolo 4. (Dotazione e utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche)1. All’articolo 7 del decreto-legge 13settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre2012, n. 189, sono apportate le seguentimodificazioni:
    a )al comma 11, dopo le parole:« professionistiche che dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « sia durante lecompetizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri, »; Mercoledì 10 luglio 2019— 282 —Commissione XII
    b) dopo il comma 11, è aggiunto ilseguente: « 11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzanogli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. Ove l’impianto sportivo coincida con quello di una scuola, è fatto obbligo, tramite stipulazione di un accordo formale, di condividere il dispositivo DAE con l’istituto scolastico. In ogni caso, il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente a cui deve essere altresì comunicato, attraverso opportuna modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, marca emodello, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili quali batterie e piastre adesive. ».2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ilMinistro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24aprile 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
  • Articolo 5. (Introduzione dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE)1. Al comma 10, articolo 1, della legge13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del defibrillatore esterno. Le predette iniziative sono estese al personale docente eal personale amministrativo tecnico e ausiliario. ».2. Ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, provvede ad organizzare le iniziative di formazione di cui al comma 10, articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.
  • Articolo 6. (Registrazione dei DAE presso le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118)1. Al fine di consentire la localizzazione del DAE più vicino in caso di un evento di arresto cardiaco, e fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati che siano già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, le caratteristiche, marca e modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti inpossesso della certificazione all’uso dei DAE. Per l’acquisto dei DAE successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita il fornitore o il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, l’indirizzo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo del medesimo acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.2. Nei luoghi pubblici presso i quali èpresente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza Mercoledì 10 luglio 2019— 283 —Commissione XII sanitaria 118 territorialmente competente,sulla base dei dati forniti dall’acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.

    3. Presso il Ministero della salute è istituito il registro nazionale informatizzato dei DAE installati in luoghi pubblicie privati.

    4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione del registro di cui al comma 3, attraverso le informazioni trasmesse dalle Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118.

    5. I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, quali piastre adesive e batteria, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

  • Articolo 7. (Applicazioni mobili, software e obbligo istruzioni)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di software integrati con le Centrali operative regionali del 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE esterni, al fine di allertare e reclutarei possibili primi soccorritori e localizzare il DAE più vicino. I soccorritori, reclutabili attraverso l’applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente, che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 250.000 euro per l’anno 2019 e 500.000 euro per l’anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Centrali operative del 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni « pre-arrivo » sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino.

  • Articolo 8. (Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633)1. Dopo il numero 1-quater) della ta-bella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: « 1-quinquies)defibrillatori semiautomatici eautomatici esterni. ».2. A copertura degli oneri di cui alcomma 1, si provvede:
    a) per l’anno 2019, mediante ridu-zione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto legge 29 novembre Mercoledì 10 luglio 2019— 284 —Commissione XII 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307;
    b) dall’anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  • Articolo 9. (Campagne di informazione e di sensibilizzazione)1. Al fine di promuovere la cultura delprimo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomaticie automatici esterni, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da entinazionali e internazionali.2. Il Ministero della salute promuove,inoltre, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione dellaconoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in caso diintervento su soggetti colpiti da un arresto cardiaco. L’attività di informazione e comunicazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.3. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro perl’anno 2019 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Solo in Italia, ogni anno si registrano 60.000 morti per arresto cardiaco, ovvero 164 al giorno, circa 7 ogni ora. I tempi di intervento sono molto stretti, circa 5 minuti per evitare conseguenze permanente date dalla mancanza di ossigeno di organi e tessuti, per un massimo di 10 minuti.
Solo con un defibrillatore nelle immediate vicinanze (ben segnalato e correttamente mantenuto), è possibile salvare delle vite, nell’80% dei casi!
Siamo quindi lieti di andare nella giusta direzione, ci auguriamo che la sensibilità sull’argomento porti ad una dotazione dei defibrillatori da parete delle PA prima del termine ultimo di dotazione, poiché 6 anni da oggi sembrano un po’ troppo lunghi.

Cardioproteggere su larga scala implica dei costi importanti. E’ importante considerare:

  1. Costo di acquisto del defibrillatore
  2. Costo di manutenzione del defibrillatore (costo batteria e elettrodi)
  3. Durata dei consumabili, quindi prendere come riferimento il costo tra acquisto e manutenzione di un periodo di 8-10 anni (un piccolo risparmio sull’acquisto può portare a spese ben più grandi di manutenzione negli anni)Altri aspetti da considerare:
  4. Qualità: è uno strumento salvavita, la qualità da la differenza
  5. Supporto: non tutte le aziende che producono/commercializzano defibrillatori offorno servizi di assistenza di pre e post vendita o gestiscono progetti PAD (Public Access Defibrillator)
  6. Garanzie: alcuni DAE non dispongono di certificazioni che potrebbero divenire obbligatorie nel nostro paese (es FDA) oppure non sono compliance alla Medical Devices Regulation (MDR) – 745/2017 che sarà obbligatoria da Maggio 2020.  Dotarsi di DAE che non saranno a norma con le sempre più restringenti disposizioni in materia è un rischio concreto

Fonti:

Contattaci se desideri ulteriori informazioni in merito

    Blog
    DAE/Cardioprotezione

    Formazione BLSD accessibile e con la soluzione HeartSine vTrainer

    Scopri di più

    Blog
    DAE/Cardioprotezione

    Differenza tra acquisto del DAE e progetto di cardioprotezione

    Scopri di più

    Blog
    Cronaca

    Arresto cardiaco dopo la partita di padel, salvato dai presenti e dall’impiego tempestivo del DAE

    Scopri di più

    Blog
    Blog

    Arresto Cardiaco: Chiara Fornasari salvata dal DAE

    Scopri di più

    Blog
    Blog

    DAE e Cardioprotezione

    In Europa si verificano ogni anno circa 400mila arresti cardiaci (60mila in Italia) e si stima […]

    Scopri di più

    Blog
    Donazione defibrillatori

    Donato il defibrillatore alla persona salvata nel 2018 in piscina a Ancona

    Scopri di più
    Tra gli altri
    ci hanno scelto
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza
    Referenza

    I migliori prodotti
    La Migliore assistenza

    Offrire una seconda chance di vita a coloro che sono stati colpiti da arresto cardio-circolatorio proponendo e distribuendo in tutta Italia i defibrillatori DAE semiautomatici esterni.

    Resistenza

    Protezione IP56

    Affidabilità

    8 anni di garanzia

    Tecnologia

    DAE portatili extra-ospedaliero

    Potenza

    Massimo energia 360J

    Semplicità

    Avvisi visuali e vocali

    Convenienza

    Minor costo di manutenzione

    Innovazione

    Connettività Wi-fi

    Assistenza

    Aggiornamenti gratuiti via USB